Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile

Espropriazione

Osservatorio Regionale Espropri

Il Testo Unico D.P.R. 327/2001 all'articolo 14 stabilisce che la Regione istituisce un elenco degli atti relativi alle dichiarazioni di pubblica utilità ed alle esecuzioni degli atti di esproprio, che le autorità esproprianti debbono inviare all'ufficio competente.

Per consentire le attività connesse alla raccolta ed elaborazione dei dati necessari alal costituzione di tale archivio, la Regione Marche ha predisposto uno schema di procedura ed una scheda di trasmissione dei dati, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 707 in data 19 giugno 2006.

Va ricordato che le schede elaborate dalla Regione Marche sono state adottate e concordate in sede di lavori del gruppo costituito presso ITACA dai responsabili del settore espropriativo delle regioni italiane.


Indirizzi per l'istituzione, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero con cui è disposta l'espropriazione, nei procedimenti espropriativi relativi ad opere la cui realizzazione non è attribuita alla competenza delle amministrazioni statali (allegato .A. alla deliberazione 19 giugno 2006, n.707 della Giunta Regionale)

  1. Gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui realizzazione non è attribuita alla competenza delle amministrazioni statali, sono affidati al Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria espropriazione e sicurezza che, in particolare:

    - cura la formazione e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione;

    - fornisce ove necessario, di concerto con il Servizio attività istituzionali, legislative e legali, indirizzi operative per la corretta applicazione del Testo Unico alle autorità esproprianti.

  2. L'autorità che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1 del T.U., per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non attribuita alla competenza delle amministrazioni statali, nei 30 giorni successivi alla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo ne trasmette una copia al Presidente della Regione, presso il Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria, espropriazione e sicurezza.
  3. Al fine di consentire la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 14, comma 2, le autorità esproprianti preposte alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui realizzazione non è di competenza statale comunicano alla struttura regionale sopra indicata i dati e le notizie previste dal T.U.

    a. lo stato del procedimento d'esproprio;

    b. se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;

    c. se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio.

  4. Le comunicazioni sono effettuate utilizzando i Modelli di rilevazione allegati al presente atto; i Modelli, debitamente compilati e sottoscritti dal responsabile del procedimento espropriativo, devono essere inviati al Servizio governo del territorio, mobilità ed infrastrutture - Posizione di funzione edilizia scolastica, universitaria espropriazione e sicurezza secondo le seguenti scadenze:

    - Modello 1 - Comunicazione di emanazione dell'atto che dichiara la pubblica utilità (art. 14, comma 1, T.U.) - Da trasmettere entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto in questione.

    - Modello 2 - Comunicazione sullo stato del procedimento (art. 14, comma 3, lettera a, T.U.) - Da trasmettere - solo se non è stato emesso il decreto di espropriazione - non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza degli effetti della dichiarazione della pubblica utilità.

    - Modello 3 - Comunicazione di esecuzione del decreto di espropriazione (art. 14, comma 1, T.U.) - Da trasmettere non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine perentorio per l'esecuzione del decreto di esproprio.